Tratta di esseri umani: tutela
La tratta di esseri umani è stata definita nel 2000 da un protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite.
La sezione 2 del Protocollo è sulla Tutela delle vittime di tratta:
all’art. 6 punto (3) ogni Stato Parte si impegna a prendere “[…] in considerazione l’attuazione di misure relative al recupero fisico, psicologico e sociale delle vittime della tratta di persone e, nei casi opportuni, in collaborazione con le organizzazioni non governative, altre organizzazioni interessate e altri soggetti della società civile, il fornire: a) un alloggio adeguato; b) consulenza e informazioni, in particolare in relazione ai loro diritti riconosciuti dalla legge, in una lingua che le vittime della tratta di persone comprendano; c) assistenza medica, psicologica e materiale; e d) opportunità di impiego, opportunità educative e di formazione.” In oltre “(4) Ogni Stato Parte prende in considerazione, nell’applicare le disposizioni del presente articolo, l’età, il sesso e le esigenze particolari delle vittime della tratta di persone, in particolare le esigenze specifiche dei bambini, inclusi un alloggio, un’educazione e cure adeguati.”
L’Associazione Mimosa lavora in conformità con i diritti umani espressi nella Convenzione delle Nazioni Unite. Una delle principali attività dell’Associazione è la tutela delle vittime di tratta, portata avanti secondo il protocollo sopracitato. In particolare per la tutela di minori, Mimosa accoglie minori nella sua comunità a strutturazione familiare, dove lavorano educatrici, personale SVE (servizio civile europeo), personale Servizio Civile e personale volontario. Il lavoro è di accompagnamento della persona minorenne nel suo percorso educativo e personale. L’obiettivo è l’integrazione sociale della persona nella società locale, salvo in caso (raro) la vittima di tratta decida per un ritorno volontario assistito.